REPERTORIO N. 48893 - RACCOLTA N. 17705
ATTO MODIFICATIVO DI ASSOCIAZIONE (ONLUS)
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventitre dicembre duemilaquattro, in Napoli nel mio studio.
Innanzi a me Notaio Antonio Tafuri fu Francesco, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Calata Trinità Maggiore n.6 e senza l’assistenza dei testimoni di cui i comparenti d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano avendone i requisiti di legge
SI SONO COSTITUITI
1) PALUDETTO ROBERTO, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il ventisei ottobre millenovecentoquarantaquattro, codice fiscale: PLD RRT 44R26 B885O, residente in Napoli alla via Tasso n.33, professore universitario;
2) MANSI GIUSEPPINA, nata a Gragnano (Napoli) il trenta settembre millenovecentocinquantasette, codice fiscale: MNS GPP 57P70 E131B, residente in Napoli alla via Michelangelo Schipa n.61, dottoressa in psicologia.
3) RAIMONDI FRANCESCO, nato a Napoli il sei settembre millenovecentosessantatrè, codice fiscale: RMN FNC 63P06 F839V, residente in Napoli alla via Giacomo Piscicelli a Chiaia n.77, dottore in medicina e chirurgia.
4) CIANFARANI GELSOMINA TERESA, nata a Collelongo (Aquila) il ventisette dicembre millenovecentocinquantatrè, codice fiscale: CNF GSM 53T67 C862Q, residente in Molinara (Benevento) al Largo Santamaria n.15, infermiera professionale.
Io Notaio sono certo dell’identità personale dei costituiti i quali dichiarano di essere cittadini italiani e mi chiedono di ricevere il presente atto cui
premettono
- con atto per me Notaio del 23.7.2004 rep. 48737 registrato in Napoli il 28.7.2004 n.1/100202 hanno costituito la “ASSOCIAZIONE – SOCCORSO ROSA – AZZURRO – ONLUS”, con sede in Napoli presso l’Edificio n.9, dell’Azienda Ospedaliera Policlinico “Federico II”, Via S. Pansini n.5, codice fiscale : 04851611212.
Tanto premesso
col presente atto intendono apportare al relativo statuto le seguenti modifiche in quanto più attinenti alla reale operatività della stessa e precisamente:
a) integrare l’art. 1 con la previsione del seguente comma: l’ Associazione si obbliga ad usare , nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o nell’acronimo “ONLUS”;
b) modificare nei seguenti termini l’art. 3, relativo al suo scopo:
“L’Associazione ha per oggetto l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
In particolare, scopo dell’associazione è l’assistenza socio-sanitaria a favore del neonato ad alto rischio e svantaggiato in termini di condizioni fisiche,psichiche, economiche, sociali o familiari.
Pertanto, le prestazioni di servizi dell’Associazione non potranno mai essere a favore dei soci, associati o partecipanti dell’ONLUS, ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e di loro affini entro il secondo grado.
A tale fine essa intende collaborare con la Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell' Azienda 0spedaliera Policlinico "Federico II" per quanto riguarda tematiche organizzative comprendenti, in particolare, la dotazione di apparecchiature e la valutazione a distanza dell'assistenza; l'allacciamento di rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra organizzazione o istituzione aventi analoghi scopi e programmi; l'informazione e l'istruzione degli operatori medici, para- sanitari, socio-assistenziali e dei genitori.
Al raggiungimento dei propri fini l'associazione provvederà con ogni mezzo e così, a titolo semplicemente esplicativo, mediante la organizzazione di congressi, corsi di studio, accreditati scie!tifici, seminari, concessioni di contributi e borse di studio, pubblicazioni di bollettini e opere scientifiche e divulgative sempre connesse con l'oggetto sociale ed escluso, in ogni caso, qualsiasi fine di lucro. Nell'ambito della propria funzione di utilità sociale, l'associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati per concorrere, fermo restando il loro carattere di volontariato, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo socio-sanitario e socio-assistenziale, sia statale che regionale. L'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini con esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attività diversa da quella ad essa direttamente connessa."
c) integrare l'art.5 con il seguente comma:
"E' previsto espressamente - per gli associati o partecipanti maggiori d'età - il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’ 'associazione."
Pertanto
essi comparenti convengono che l'associazione sia definitivamente retta dallo statuto come sopra modificato, che si allega al presente atto sotto la lettera A.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto parte di mio pugno e parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico su due fogli per pagine quattro e parte della presente e ne ho dato lettura, una all'allegato, ai costituiti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono.
F.to: Roberto Paludetto - Giuseppina Mansi - Francesco Raimondi - Gelsomina Teresa Cianfarani - Notaio Antonio Tafuri
- sigillo.
ALLEGATO A - REPERTORIO N.48893 - RACCOLTA N.1770S
STATUTO della "ASSOCIAZIONE SOCCORSO ROSA-AZZURRO - ONLUS"
TITOLO I
COSTITUZIONE-SEDE-SCOPO
ARTICOLO 1 E' costituita una associazione di rilevanza sociale e morale e di volontariato sotto la denominazione "AS-
SOCIAZIONE SOCCORSO ROSA-AZZURRO - ONLUS".
L'Associazione si obbliga ad usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell’ 'acronimo "ONLUS"
ARTICOLO 2 L'associazione ha sede in Napoli presso l'edificio n.9 della Azienda Ospedaliera Policlinico "Federico II” via S. Pansini n.5
ARTICOLO 3 L'Associazione ha per oggetto l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà , sociale.
In particolare, scopo dell'associazione è l’assistenza socio-sanitaria a favore del neonato ad alto rischio e svantaggiato in termini di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Pertanto, le prestazioni di servizi dell’ 'Associazione non potranno mai essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti dell’ONLUS,ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e di loro affini entro il secondo grado.
A tale fine essa intende collaborare con la Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell' Azienda 0spedaliera Policlinico "Federico II" per quanto riguarda tematiche organizzative comprendenti, in particolare, la dotazione di apparecchiature e la valutazione a distanza dell'assistenza; l'allacciamento di rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra organizzazione o istituzione aventi analoghi scopi e programmi; l'informazione e l'istruzione degli operatori medici, para- sanitari, socio-assistenziali e dei genitori.
Al raggiungimento dei propri fini l'associazione provvederà con ogni mezzo e così, a titolo semplicemente esplicativo, mediante la organizzazione di congressi, corsi di studio, accreditati scie!tifici, seminari, concessioni di contributi e borse di studio, pubblicazioni di bollettini e opere scientifiche e divulgative sempre connesse con l'oggetto sociale ed escluso, in ogni caso, qualsiasi fine di lucro. Nell'ambito della propria funzione di utilità sociale, l'associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati per concorrere, fermo restando il loro carattere di volontariato, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo socio-sanitario e socio-assistenziale, sia statale che regionale. L'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini con esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attività diversa da quella ad essa direttamente connessa.
TITOLO II
PATRIMONIO
Articolo 4 Il patrimonio dell’associazione è rappresentato dai contributi e quote degli associati, contributi e sovvenzioni di Enti pubblici, sottoscrizioni, liberalità e altre sovvenzioni spontanee elargite da Enti e privati.
Le sovvenzioni e i contributi delle Regioni e degli Enti locali saranno destinati esclusivamente a fini ed iniziative da realizzarsi nell’ambito dell’ente sovventore.
I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell’associazione; insieme ad ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio, essi verranno utilizzati per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione della associazione.
Pertanto, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
TITOLO III
ASSOCIATI
Articolo 5 Sono soci le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio.
Gli associati che avranno acquisito, nei confronti dell’associazione, o nella esecuzione degli incarichi loro affidati particolari benemerenze, potranno essere nominati dall’assemblea “Soci benemeriti”.
Gli associati il cui contributo eccede l’ammontare annuale fissato dal consiglio direttivo avranno la qualifica di “Soci sostenitori” per l’anno nel quale avranno corrisposto il contributo maggiorato.
Le persone che non siano associate, le quali abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’associazione, potranno essere nominate dal consiglio direttivo “Soci onorari”.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
E’ comunque, esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il diritto di voto spetta a tutti gli associati ordinari, sostenitori e benemeriti sempre che siano in regola con i pagamenti delle quote annuali dovute.
E' previsto espressamente - per gli associati o partecipanti maggiori d'età - il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Articolo 6 L’appartenenza all’associazione cessa:
a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo
b) per decesso, qualora l’associato sia persona fisica;
c) per scioglimento, qualora l’associato sia persona giuridica o associazione di fatto;
d) per esclusione, che deve essere deliberata dal consiglio direttivo. L’associato la cui esclusione sia stata deliberata dal consiglio direttivo, può opporsi a tale delibera ricorrendo entro trenta giorni dalla data di notificazione di detta deliberazione all’assemblea. Tale ricorso dovrà essere posto all’ordine del giorno dall’assemblea ordinaria più prossima;
e) per morosità, qualora l’associato non abbia versato i propri contributi per due anni consecutivi.
TITOLO IV
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 7 Gli organi della associazione sono:
1) l’assemblea degli associati;
2) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 Le assemblee, legalmente convocate e costituite, rappresentano l’universalità dei soci. Le loro deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Articolo 9 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento qualora particolari esigenze lo richiedano.
Articolo 10 L’assemblea ordinaria delibera:
1) sulla nomina del consiglio direttivo;
2) sull’approvazione del bilancio;
3) sulla nomina degli associati benemeriti;
4) sul ricorso degli associati esclusi;
5) sulla responsabilità dei membri del consiglio direttivo;
6) sulle linee programmatiche generali;
7) su ogni altro argomento sottopostole dal consiglio direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant’altro a lei domandato per legge.
Articolo 11 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell’organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.
Le assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione diretto a tutti gli associati per comunicazione al domicilio o sede risultante dai registri dell’associazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e delle materie almeno 15 giorni prima.
Le assemblee devono comunque essere convocate quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati.
Articolo 12 Le assemblee ordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta più della metà degli associati. Le assemblee ordinarie in seconda convocazione dono regolarmente costituite qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti. Le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega.
Articolo 13 Le assemblee straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta più della metà degli associati. Le assemblee straordinarie in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le assemblee straordinarie sia in prima che in seconda convocazione deliberano con voto favorevole espresso personalmente o per delega da almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati.
Articolo 14 Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che siano in regola nel pagamento della quota annuale di associazione secondo quanto previsto dall’art. 5 ultimo comma.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del consiglio direttivo.
Articolo 15 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. In mancanza di ambedue le assemblee sono presiedute da una delle persone legalmente intervenute designata dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale. Spetta al Presidente dell’assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni. Dalle riunioni di assemblea verrà redatto il verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.
Articolo 16 L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composta di 4 (quattro) membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Articolo 17 Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, e un Segretario, dove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea dei soci. E’ membro di diritto del consiglio direttivo il direttore o comunque il responsabile del centro di Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera Policlinico “Federico II”. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.
Articolo 18 Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da due consiglieri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all’ammontare della quota sociale. Il Presidente fissa l’ordine del giorno. Le riunioni del consiglio direttivo saranno tenute nella sede dell’associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione. Il detto avviso dovrà essere inviato ai membri del consiglio per posta raccomandata almeno 8 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, per telegramma almeno tre giorni prima.
Articolo 19 Il consiglio direttivo sarà presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, sull’apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Articolo 20 Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni. Esso fissa il limite minimo degli importi annuali di associazione e procede pure alla nomina di dipendenti e impiegati e di consulenti scientifici determinandone la retribuzione, può incassare, amministrare, e devolvere le sovvenzioni e i contributi ottenuti dalle Regioni e dagli Enti Sociali. Il consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad eccezione di quelli non delegabili per legge, al Presidente o ad altri membri anche disgiuntamente determinando i limiti della delega.
Articolo 21 Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea del consiglio. Il tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell’associazione, nonché della gestione e dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del consiglio. Il segretario cura l’invio degli avvisi di convocazione delle assemblee e del consiglio, redige i verbali delle assemblee ordinarie e delle riunioni del consiglio, tiene in elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge quelle altre funzioni che gli fossero affidate dal Consiglio e dal Presidente.
Articolo 22 L’appartenenza al consiglio cessa:
1) per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al presidente o al segretario;
2) per decesso
3) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere non partecipi a tre riunioni del consiglio senza che la sua assenza sia giustificata da valido motivo. La deliberazione deve essere adottata dal consiglio.
TITOLO V
BILANCIO SOCIALE
Articolo 23 L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo compilerà il rispettivo bilancio con il conto profitti e perdite, corredandolo da una relazione sull’andamento della gestione sociale. Detti atti saranno sottoposti per l’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO
Articolo 24 In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazione non lucrativa avente il medesimo o analogo scopo o comunque ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
TITOLO VII
RINVIO
Articolo 25 Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile.
F.to: Roberto Paludetto – Giuseppina Mansi – Francesco Raimondi – Gelsomina Teresa Cianfarani – Notaio Antonio Tafuri – sigillo.